ai fini dell’apertura dell’amministrazione di sostegno deve primariamente considerarsi la volontà del beneficiario, salvo il caso in cui egli rifiuti il consenso o si opponga alla nomina dell’Ads proprio a causa della patologia psichica da cui egli è afflitto (ciò che lo rende inconsapevole del bisogno di essere aiutato e, per tale ragione, riluttante all’ingerenza di altri nella propria quotidianità). Diversamente la volontà contraria all ‘attivazione della misura di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida (come si verifica allorquando la limitazione di autonomia si colleghi ad un impedimento soltanto di natura fisica) non può non essere tenuta in debita considerazione
Trib. Bologna decreto 15 novembre 2020