Deve essere annullato il decreto con cui la Corte d’appello regola il regime di visita del padre mancando del tutto una specifica motivazione in ordine alle eventuali ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere il pernotto e un ampliamento della frequentazione infrasettimanale con il padre, nella inosservanza del principio della bigenitorialità segnato, nei suoi pieni contenuti, dalla interlocuzione tra giudici nazionali e della Corte di Strasburgo; né la valutazione della situazione di conflittualità tra i genitori ed il condivisibile invito ad entrambi ad avviare responsabilmente un serio e sincero percorso di mediazione che possa consentire loro di superare una situazione di stallo, allo scopo, di instaurare/recuperare adeguate modalità di comunicazione nell’interesse della minore, affronta in maniera diretta e completa l’interesse della minore.
Cass. civile ordinanza 28883, sezione Sesta – 1 del 17-12-2020