Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini genetico-ematologiche costituisce comportamento valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 116, 2° co., c.p.c. In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre.
Cass. civile ord. 11 dicembre 2020 n. 28330