Se permane lo squilibrio patrimoniale tra le parti, pur essendo diminuito il reddito dell’ex marito e aumentato quello della ex moglie rispetto all’epoca della separazione sicchè la richiedente ha comunque un congruo patrimonio, l’assegno divorzile non assolve funzione assistenziale, ma deve essere comunque riconosciuto in funzione perequativo-compensativa, tenuto conto che la moglie ha apportato un importante contributo alla vita familiare provvedendo alla cura della figlia e della famiglia e rinunciando a svolgere un’attività professionale, in seguito a una scelta condivisa tra i coniugi.
Trib. Bologna sentenza 11 settembre 2020