Anche la formazione di una famiglia di fatto costituisce causa estintiva del diritto all’assegno di divorzio previsto dall’art. 5 l. 898/1970, a prescindere che la convivenza abbia o non abbia influito “in melius” sulle condizioni economiche dell’avente diritto, è ciò alla luce del rilievo che la scelta esistenziale, libera e consapevole di instaurare una stabile convivenza more uxorio, comporta l’esclusione di ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo (cd. principio dell’autoresponsabilità).
ll concetto di convivenza è nozione diversa dalla mera coabitazione, essendo la coabitazione esclusivamente un indice della convivenza, intesa come communio omnis vitae. L’assenza di coabitazione non esclude che vi possa essere convivenza, quando risulti dimostrata una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale.
Trib. Parma sentenza 2 settembre 2020