In tema di separazione personale fra i coniugi deve ritenersi che in assenza di ulteriori elementi la sola circostanza della prossimità temporale tra il primo episodio di infedeltà coniugale accertato e la proposizione del ricorso per separazione deve ritenersi un mero indizio, privo dei requisiti necessari per assurgere a piena prova, onde dimostrare l’assenza di nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale, sul mero rilievo che detto episodio intervenisse a fronte di una crisi preesistente e irrimediabile.
Corte d’Appello di Palermo sentenza 1162, sezione Prima del 29-07-2020