n materia di assegno di mantenimento da determinarsi in sede di separazione personale dei coniugi, l’adeguatezza dei redditi rileva ai fini della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, secondo un parametro che è estraneo alla fissazione dell’assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati art. 5, comma 6 della Legge n. 898 del 1970. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 27 ottobre 2020, n. 23482.