L’incapacità economica di versare il mantenimento ai figli deve essere “assoluta” e viene smentita da scelte che dimostrano capacità economica verso il figlio da nuova relazione. Non è esimente , infine, il saltuario versamento di gran lunga inferiore al dovuto verso i figli derivati dalla precedente relazione
Cass. penale sentenza 28778 del 16 ottobre 2020