Avendo il marito assolto all’onere della prova su di lui gravante, dimostrando la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della moglie, sarebbe spettato a quest’ultima provare, per evitare l’addebito, il fatto estintivo e cioè che tale violazione è sopravvenuta in un contesto familiare già disgregato.
Tale prova non può però dirsi raggiunta in quanto la moglie ha descritto le condotte oppressive e trascuranti del marito in modo del tutto generico e indeterminato ed ha portato alla luce solamente episodi marginali e non ben collocati nel tempo.
Va conseguentemente rigettata la domanda di contributo al proprio mantenimento formulata dalla moglie, mancando il requisito della non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente previsto dall’art. 156 c.c
Trib. Cuneo 17 luglio 2020
www.osservatoriofamiglia.it