In materia di assegno di mantenimento per il figlio, poichè si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilità, per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell’obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Ne deriva che la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di “ius novorum”, né con riguardo al giudizio di primo grado, né con riguardo al giudizio di appello.
Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 14 settembre 2020, n. 19077.