Il reclamo consiste nella rinnovazione dell’accertamento, sommario, compiuto dal Presidente, con la conseguenza che non possono essere valutati nuovi elementi e nuovi documenti. Secondo un’interpretazione sistematica del novellato art. 708 c.p.c., il controllo esercitato in sede di reclamo deve intendersi finalizzato al solo scopo di eliminare al più presto situazioni che appaiono ictu oculi macroscopicamente ingiuste ed erronee, senza possibilità di approfondimenti istruttori che porterebbero il giudice del reclamo a sostituirsi al giudice naturale di primo grado nell’indagine processuale a lui riservata: pertanto, la rivisitazione del provvedimento presidenziale dovrà essere condotta dalla Corte d’Appello alla luce delle sole emergenze processuali in allora sottoposte al vaglio del primo giudice, così da consentire l’eventuale riscontro di improprietà nel percorso argomentativo dal medesimo seguito e/o la scorretta applicazione di principi di diritto, restando invece riservata al G.I. – in aggiunta al potere di riesaminare i provvedimenti presidenziali anche in assenza di mutamenti nelle circostanze – la possibilità di revocare, modificare o integrare le determinazioni interinali al fine di meglio adeguare la regolamentazione dei rapporti economici e personali alle risultanze acquisite nella successiva fase a cognizione piena.
Nel caso di specie la Corte d’Appello ha ritenuto erronea l’ordinanza presidenziale che disponeva l’affidamento condiviso del figlio minore con possibilità di pernotti presso il padre, anche tenuto conto della contumacia del resistente (padre) e della sua assenza all’udienza presidenziale nonostante le gravissime circostanze allo stesso riferite (totale assenza nella vita del figlio e incapacità di relazionarsi allo stesso, abuso di sostanze alcoliche, mancanza di autonoma sistemazione abitativa, minacce di sottrazione del minore). Detta condotta processuale è ritenuta dalla Corte d’Appello di per sé indicativa, quanto meno agli effetti della sommaria delibazione da effettuarsi in sede di provvedimento temporaneo da assumere ex art. 708, 3° comma cpc, del citato totale disinteresse che rende inopportuno un affidamento condiviso e giustifica, quindi, l’affidamento esclusivo del minore richiesto dalla ricorrente-reclamante.
Corte d’Appello di Bologna Decreto n.3941/2020 del 15/09/2020