Ove accada che l’assegno divorzile deve assolvere anche la funzione compensativa-perequativa dell’impegno profuso dalla moglie per l’accudimento e la cura dei figli e della casa, perché sono provati la sperequazione reddituale e patrimoniale, da un lato, e dall’altro il nesso tra tale sperequazione ed i ruoli endofamigliari svolti dalle parti in costanza di matrimonio, l’ammontare dell’assegno divorzile deve essere parametrato in primis all’entità di tale sperequazione che è dato diverso dal tenore di vita avuto dai coniugi in costanza di matrimonio.
In tali casi, considerati i benefici attribuiti in sede di separazione (tra cui l’assegnazione della casa famigliare poi venuta meno) e il lungo periodo trascorso tra separazione e divorzio, l’importo dell’assegno divorzile può essere superiore a quello del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione.
Corte d’Appello di Bologna Sentenza n. 2417/2020