il reclamo avverso i provvedimenti di modifica delle condizioni del divorzio resi dal tribunale ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, costituisce comunque un mezzo d’impugnazione, ancorchè devolutivo, e come tale ha per oggetto la revisione della decisione adottata in primo grado, nei limiti del devolutum e delle censure formulate, in correlazione alle domande formulate in quella sede; con la conseguenza che, in sede di reclamo, mentre possono essere allegati, stante la libertà di forme proprie del procedimento, fatti nuovi, non possono essere proposte domande nuove, che snaturerebbero il reclamo stesso quale mezzo d’impugnazione, come tale avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento (Cass. 14022/2000; in senso conforme Cass. 1761/2008; Cass. 3924/2012).
Invero, il rito camerale previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario (Cass. 1179/2006 e Cass. 6154/2012) e quindi si può anche ritenere ammissibile una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall’art. 345 cp.c..
Cass. civile ord. 07/09/2020, n.18532