In tema di assegno divorzile non costituiscono di per sé giustificati motivi di revoca o di riduzione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole (nella specie, la moglie): a) la nascita, successiva alla separazione, di un nuovo figlio dell’onerato, in quanto il diritto del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a tale evento, sicché il giudice deve accertarne in concreto l’incidenza negativa sulla posizione economica dell’onerato medesimo; b) la circostanza che il coniuge beneficiario non abbia reperito una sistemazione lavorativa, in quanto la sua attitudine lavorativa va riscontrata non alla stregua di valutazioni astratte ed ipotetiche, ma in concreto, in termini di sopravvenuta possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni effettivo fattore individuale ed ambientale.
. Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 04 settembre 2020, n. 18522