“..Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54 [oggi confluito nell’art. 337 septies c.c.], sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato..” (Cass. n. 25300/2017), con la conseguenza che il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere (conf. Cass. n. 24316/2013; conf. Cass. n. 18008/2018).
Trib. Bologna sentenza n.1106 del 24.7.2020