Deve ritenersi legittima la statuizione dell’assegno divorzile laddove il giudice del merito ha concretamente tenuto conto dell’accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente – o, comunque, della sua impossibilità di procurarseli non dovuta a negligenza – ritenendo il trattamento economico stabilito adeguato al contributo da fornito alla conduzione familiare, del sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi all’accudimento dei loro figli, a nulla rilevando l’abilitazione alla professionale laddove la richiedente ha svolto esclusivamente il ruolo di madre e il radicale mutamento dello stile di vita successivamente alla separazione ha inciso anche sul tempo necessario a procurarsi mezzi economici adeguati essendo la mancanza di altre disponibilità economiche logicamente idonea a precludere all’interessata le risorse finanziarie necessarie per intraprendere in proprio l’attività libero professionale
Cass. civile ordinanza 18548, sezione Sesta – 1 del 07-09-2020