Dalla vendita di strumenti finanziari acquistati da un coniuge durante la vigenza del regime di comunione legale dei beni consegue il ricavo di un prezzo che appartiene al patrimonio comune: se, pertanto, la vendita degli strumenti finanziari viene effettuata – senza informare l’altro coniuge – dal coniuge che acquistò gli strumenti finanziari, il coniuge che non ha espresso il proprio consenso alla vendita ha diritto di pretendere che tale prezzo sia versato nel patrimonio comune.
Se nel frattempo, la comunione legale si è sciolta, per intervenuta separazione personale, il prezzo ricavato dalla predetta vendita degli strumenti finanziari appartenenti al regime di comunione legale, effettuata da uno solo dei coniugi, all’insaputa dell’altro, non è assoggettato al regime di comunione legale, ma a un regime di comunione ordinaria
Cassazione civ. ord. n. 18156 dell’1/9/2020