Commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore che, pur versando l’assegno per il mantenimento dei figli, si disinteressa delle loro esigenze scolastiche, sociali, sportive, in tal modo sottraendosi agli obblighi derivanti dal suo ruolo di genitore.
Nel caso di specie, pur versando sempre l’assegno di mantenimento ai figli e pur mantenendo con gli stessi un rapporto affettivo costante, il padre non corrispondeva la metà delle spese straordinarie per le attività sociali e sportive dei figli e si disinteressava completamente delle loro esigenze scolastiche (non aiutava i ragazzi a fare i compiti, negava il suo consenso per la partecipazione alle gite scolastiche, non si recava agli incontri scuola-famiglia e vietava ai figli qualsiasi attività nei giorni in cui essi erano a lui affidati).
Tribunale di Campobasso, sentenza n. 474/2019