Non è possibile accogliere la richiesta del genitore volta a impedire qualsiasi rapporto tra i propri figli ed il nuovo partner dell’ex, sempre che la relazione con il nuovo compagno sia ormai consolidata e purché non vi sia un pregiudizio significativo per la prole, dovendosi infatti ritenere che tale limitazione sia non solo penalizzante per il genitore che abbia ricostruito una relazione con altro partner in modo stabile e consolidato, ma rischia di penalizzare lo stesso minore, privato della possibilità di vedere e frequentare il genitore nella pienezza delle relazioni di vita affettive che lo stesso ha positivamente ricostruito dopo la crisi coniugale
Tribunale di Roma, decreto 13139, sezione Prima del 20-07-2020