in un’azione revocatoria dell’atto istitutivo di un trust, tutti i beneficiarî, ancorché non
vested (ossia, quelli titolari di posizioni soggette a termini o condizioni), vanno ritenuti litisconsorti necessari, così che dalla mancata integrazione del contraddittorio nei loro confronti deriva, in difetto di eccezione di parte, la pronuncia del giudice di improseguibilità del giudizio.
Affermando la necessità di garantire l’esercizio di difesa tra il titolare di un credito condizionato e beneficiari contingent (cioè soggetti specificamente individuati con posizioni beneficiarie specifiche ed attuali), i quali vantano sui beni in trust un’aspettativa tutelata e godono di diritti nei confronti del trustee, il Tribunale di Reggio Emilia ritiene che, in un’un’azione revocatoria, tutti i beneficiari debbano essere considerati litisconsorti necessari, con la conseguenza che il suo ordine di integrazione del contraddittorio doveva essere ritenuto emesso ai sensi dell’art. 102 c.p.c.
(tratto da http://www.academia.edu/2307468/Aggiungi_un_posto_a_tavola_azione_revocatoria_in_ambito_di_trust_e_litisconsorzio_necessario di Michele Angelo Lupoi)