Per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il termine di sei mesi stabilito a decorrere dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, per il caso di separazione consensuale oppure per il caso di giudizio contenzioso trasformato in consensuale, si applica non solo quando la trasformazione in procedimento consensuale si perfezioni innanzi al Presidente nella prima fase del giudizio e si concluda con un decreto di omologa, ma altresì quando il rito si trasformi innanzi al giudice istruttore, con l’assunzione di conclusioni conformi e la definizione del giudizio con sentenza che tali conclusioni recepisca
Tribunale Verona, 10 Aprile 2020. Pres. D’Amico. Est. Fiorani.