Le modifiche degli obblighi economici verso la prole e tra gli ex coniugi sono adeguate al variare nel tempo delle condizioni reddituali dei soggetto coinvolti. Ciò comporta che nell’assumere la decisione, come quella di cancellare l’assegno divorzile inizialmente riconosciuto, il giudice attraverso il proprio libero apprezzamento possa decidere anche la decorrenza della nuova regolamentazione dei rapporti. Non c’è quindi alcun automatismo tra pronuncia e decorrenza degli effetti. L’accoglimento della domanda contro l’obbligo del mantenimento dell’ex coniuge non deve retroagire automaticamente al tempo della proposizione della domanda. Perciò non era illegittima la decisione di merito dove aveva statuito che lo stop all’assegno all’ex moglie sarebbe decorso solo dal momento in cui la sentenza fosse diventata irrevocabile.
Cassazione civile sentenza n. 12057/2020