Il riconoscimento del figlio, pur nella consapevolezza di non essere il genitore naturale, non ne preclude l’eventuale successiva impugnazione da parte dello stesso genitore per ristabilire la verità biologica. Tuttavia, il giudice dovrà bilanciare il favor veritatiscon altri valori costituzionali e tener conto, in particolare, del diritto del figlio all’identità personale, che non è esclusivamente correlata alla verità biologica ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno della famiglia. È quanto si legge nella sentenza n. 127, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la censura all’articolo 263 del Codice civile, sollevata dalla Corte di appello di Torino, sezione per la famiglia, là dove non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità.