La revisione dell’assegno divorzile postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle rispettive condizioni quale presupposto fattuale necessario per procedere al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.
nel caso di specie, i Giudici non avevano considerato la non trascurabile eredità acquisita dalla moglie, i sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato derivanti dal nuovo matrimonio, cui è collegato il sorgere di nuovi obblighi, la cui circostanza è riconosciuta dalla giurisprudenza quale circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite; infine non erano state accertate le disponibilità di ulteriori fonti di reddito sopravvenute dalla G.
Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 5 giugno 2020, n. 10647.