«il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare». Si tratta di un «credito che presuppone uno stato di bisogno strutturale perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e, come tali, titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento con riguardo alla complessiva formazione della persona».
Ne consegue, chiarisce la Corte, che «la ragione creditoria è indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile».
Tuttavia, la medesima cosa non può dirsi per il credito a titolo di mantenimento del coniuge che non ha pari struttura e che trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno.
Cassazione civile sentenza n. 9686 del 26 maggio 2020