Il cittadino straniero non potrà invocare, quale causa di giustificazione per il reato di maltrattamenti commesso nei confronti della compagna, le connotazioni culturali e religiose proprie del paese d’origine. Questo perché ha scelto di vivere in Italia dove assume centralità il rispetto della persona umana, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, affinché sia consentita l’instaurazione di una società civile multietnica.
Corte di Cassazione, terza sezione penale sentenza n. 8986/2020