La regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori di età, non può avvenire in base a una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ambedue i genitori, bensì deve risultare l’esito di una valutazione ponderata del giudice di merito che, principiando dall’esigenza di assicurare al minore la situazione più confacente al benessere e alla crescita armoniosa e serena, tenga altresì conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con ambedue i genitori, come pure del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione coi figli e all’esplicazione del ruolo educativo.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 Febbraio 2020, n. 3652.