Laddove i genitori non abbiano alcun dialogo e comunicazione, ove le criticità personologiche individuali impediscano ad entrambi di esercitare in modo funzionale la responsabilità genitoriale e ove sia concreto il rischio psicotico per il minore, il Tribunale non può che adottare ex art. 333 c.c. un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori quanto alle decisioni relative alla salute, all’istruzione, all’educazione e alla scelta della residenza del minore, che deve essere affidato al Comune di residenza dello stesso, il quale adotterà tutte le decisioni relative al minore, sentiti i genitori e il curatore del minore stesso
Trib. Milano 13 gennaio 2020