Il provvedimento non è restrittivo della libertà personale paterna poiché è stato adottato per rispondere alle esigenze di una piena frequentazione della figlia con entrambi i genitori.
Si tratta di un provvedimento non coercibile nei confronti del padre e che, nel caso di suo rifiuto a risiedere con la figlia, imporrà di fatto la stabile residenza della ragazza presso la madre, in attesa dell’eventuale revisione del collocamento da valutare alla luce del preminente e migliore interesse della ragazza.