Le spese di ristrutturazione pagate da uno dei due partner per la casa di proprietà dell’altro vanno restituite.
Diversamente si configurerebbe un indebito arricchimento.
Quindi l’ex convivente ha diritto di chiedere il rimborso del prezzo pagato per i lavori di ristrutturazione e per l’arredo della casa dove si è convissuto, di proprietà dell’altro.
Gli esborsi per la ristrutturazione, infatti, non possono essere considerati come contributi alla vita comune , che invece non vanno restituiti. Il loro importo eccede il limite dell’ordinaria amministrazione trattandosi di opere destinate a migliorare ed incrementare il valore di un bene di proprietà dell’altro.
Cass. civile sent. n. 21479/2018