Ai sensi dell’art. 316-bis c.c., l’obbligo di mantenimento dei figli spetta innanzitutto ai genitori, sicché – se uno dei due non può o non intende adempiere – l’altro deve far fronte per intero alle esigenze degli stessi, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche di costui; “pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli”
Trib. Lecce 10 marzo 2020