La pensione di reversibilità di un comune marito defunto va ripartita, tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, in base alla durata del matrimonio, altresì tenendo conto della durata dell’eventuale convivenza more uxorio trascorsa dalle due mogli superstiti con l’uomo titolare della stessa pensione oggetto di reversibilità. Ulteriori criteri sono stati identificati nell’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e nelle condizioni economiche delle due aventi diritto.
Cassazione civile, sez. VI, Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5268.