Niente assegno divorzile alla ex moglie, se non è stato provato il suo effettivo guadagno, derivante dallo svolgimento saltuario e irregolare di prestazioni di manicure.
La Corte d’Appello nel riconoscere l’assegno alla donna non ha provveduto alla comparazione delle rispettive situazioni reddituali dei coniugi per la mancanza di prove sul guadagno effettivo della donna e e non ha tenuto conto dei principi esposti da due sentenze chiave della Cassazione in materia, secondo le quali, occorre valutare anche il contributo dei coniugi alla formazione della vita e del patrimonio familiare e personale, tenendo conto della durata del matrimonio, dell’età del coniuge richiedente e della sua capacità di produrre reddito. Erra quindi la Corte nel riconoscere l’assegno solo perché il tenore di vita della donna dopo la separazione non è neppure “tendenzialmente analogo” a quello goduto durante il matrimonio.
Cass. civile ordinanza n. 5603/2020