valida la prova raggiunta con le foto della chat.
Lo screenshot non è dissimile dagli altri tipi di foto, che provano il contenuto dell’immagine ritratta; l’unica differenza sta nel fatto che non viene fotografato un oggetto fisico, bensì il display del telefonino su cui vengono visualizzati i messaggi di testo.
Non serve, dunque, una perizia informatica o altri accertamenti tecnici (come i tabulati del traffico telefonico o telematico), quando la foto ottenuta con lo screenshot appare genuina e confermata da testimonianza
Non è previsto dalla legge nessun procedimento “certificato” per realizzare uno screenshot valido, ma al contrario può realizzarlo chiunque senza particolari formalità; fermo restando, ovviamente, l’apprezzamento del suo significato probatorio, ad opera del giudice.
Cass. penale n. 8332/20 del 2 marzo 2020