Qunado il giudice dispone l’affido condiviso di un minore, i genitori non possono pretendere che i tempi da trascorrere con il proprio figlio debbano essere perfettamente divisi a metà in base a un calcolo aritmetico. Occorre tenere conto prima di tutto del diritto del minore a crescere in modo sano ed equilibrato. Di fronte a questo interesse primario vengono meno le problematiche lavorative dei genitori. Nel caso di specie inoltre, la relazione conflittuale dei genitori dopo la separazione non ha ostacolato la buona relazione della figlia minore con entrambe le figure genitoriali. Il ricorso del padre quindi, con cui contesta la fissazione della residenza della figlia presso la madre, deve essere respinto
Cass. civile ordinanza n. 3652/2020