L’ex moglie deve restituire all’ex coniuge i soldi ricevuti per le figlie, quando queste erano già laureate ed economicamente autosufficienti.
L’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge è giustificata solo quando gli importi riscossi abbiano avuto una concreta funzione alimentare. Funzione che non sussiste se i figli sono maggiorenni ormai economicamente in grado di provvedere a sè stessi
Cassazione civile sentenza n. 3659/2020