Qualora due coniugi siano anagraficamente residenti ed effettivamente dimoranti in via abituale in due diversi immobili situati in due diversi comuni, e quindi abbiano ciascuno adibito l’immobile ad abitazione principale, si applica ad entrambi l’esenzione totale dal pagamento dell’Imposta municipale propria (IMU), prevista dall’art. 13, comma 2, del Dl 6 dicembre 2011, n. 201.
Commissione tributaria provinciale Bologna, 23 Dicembre 2019. Pres., est. Silvestri.