Il raggiungimento di un obiettivo economico da parte del figlio maggiorenne non consente di per sé di rivedere le condizioni dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato. In una tale evenienza non si avvera una concreta e stabile modifica delle condizioni economiche del figlio tale da giustificare riduzioni o addirittura esclusioni dell’obbligo del genitore.
Nel caso di specie si trattava dell’ottenimento di 800 euro mensili per una borsa di studio temporanea da dottorato di ricerca, e che quindi per la sua esiguità materiale e la sua temporaneità non costituiva il raggiungimento del traguardo dell’indipendenza economica da parte del figlio, per quanto maggiorenne.
Corte di cassazione ordinanza n. 1448 del 23 gennaio 2020