Il superamento del principio sul tenore di vita goduto durante il matrimonio, non fa in automatico scattare il diritto alla revisione dell’assegno di divorzio, se non sono cambiate le condizioni di fatto in base alle quali è stato determinato.
il cambio di orientamento, reso in sede di nomofilachia, non è retroattivo come lo è una nuova legge e può essere disatteso dal giudice di merito. La suprema corte sottolinea che «la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della regola iuris non già creativa della stessa», ed ha «un’efficacia non cogente ma solo persuasiva». Presupposto per rivedere l’assegno o per cancellarlo è un cambiamento “sopravvenuto” delle condizioni patrimoniali, che va accertato dal giudice, il quale può poi procedere alla revisione secondo i nuovi principi giurisprudenziali.
Corte di Cassazione, sentenza n. 1119 del 20.1.2020