L’articolo 4 comma 12 quinques D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012, sancisce la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio a seguito di separazione, cosicché l’imposizione ricade sempre in capo all’utilizzatore, anche nel caso in cui la proprietà dell’immobile sia di un terzo e non già del coniuge non assegnatario.
Commissione Tributaria Regionale di Bologna 13.12.2019