Il riconoscimento dell’assegno di divorzio deve essere valutato non soltanto avendo riguardo allo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, sic et simpliciter, ma occorre che la causa di tale disparità si fondi nelle comuni determinazioni assunte dagli ex coniugi nella conduzione della vita familiare, ovvero nel ruolo e nel contributo fornito alla formazione del patrimonio comune e personale, con riferimento anche ai sacrifici delle proprie aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari.
La libera scelta di abbandonare l’occupazione che assicura un reddito fisso, senza trovarne un’altra, pur avendo capacità lavorativa, e l’atteggiamento dismissivo nei confronti dei figli, non fanno sussistere i presupposti per la concessione dell’assegno divorzile, ma per l’eventuale sua revoca (nel caso di specie, lo stato di bisogno era stato determinato da una precisa volontà della ex moglie di abbandonare il lavoro, senza cercarsi nuova occupazione, nonostante la giovane età e la piena capacità lavorativa.)
Cass. civ., sez. VI-I,18 ottobre 2019, n. 26594