Il mancato riconoscimento del figlio naturale viene configurato come fatto illecito endofamiliare e genera il diritto al risarcimento del danno subito dal figlio, che subisce, in via presuntiva, un vuoto emotivo, relazionale e sociale dovuto alla assenza paterna fin dalla sua nascita. Tuttavia, va chiarito che il risarcimento non può riguardare le libere scelte di vita dell’avente diritto, vieppiù se aventi carattere illecito o di consumo di sostanze nocive per la salute. Questo perché, in ogni caso, il ristoro non può che riferirsi alle sole conseguenze immediate e dirette della condotta illecita paterna. E, d’altronde, più che al padre assente, non vi sarebbero diversamente ragioni per non rivolgere la medesima richiesta al genitore presente, poiché è fatto notorio che vi sono figli di nessuno che hanno avuto successo nella vita (per propria buona sorte o con l’aiuto dell’unico genitore presente), come vi sono figli di qualcuno che non hanno avuto altrettanta fortuna, sicché non possono imputarsi con certezza al mancato riconoscimento del figlio le alterne vicende della vita dipendenti da scelte sue personali ed individuali. Unica conseguenza immediata e diretta che si ravvisa nella fattispecie è quindi la mancanza di un padre affettivo-sostentativo. Sotto ulteriore profilo, va detto, poi, che la scelta di ottenersi un padre affettivo e, comunque, sostentativo, non può neppure essere differita nel tempo con la grave conseguenza di accrescere per sé le conseguenze della mancanza del padre, ed anche l’entità del ristoro, a detrimento quindi sia del figlio che del padre
Trib. Vicenza 24 ottobre 2019