Nel giudizio di disconoscimento della paternità il presunto padre naturale non è legittimato a partecipare al giudizio stesso, né in qualità di convenuto, né di interveniente autonomo o adesivo, essendo egli portatore di un mero interesse di fatto all’esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni di una o dell’altra delle parti in causa, direttamente correlato ai vantaggi e agli svantaggi che il giudicato potrebbe determinare nella sua sfera giuridica.
Cassazione civile sentenza 9 agosto 2019 n. 21232