La sospensione condizionale della pena va revocata al soggetto che non riprende subito a versare l’assegno di mantenimento stabilito dalla separazione consensuale omologata dal giudice. Non è possibile applicare al condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quanto previsto dall’art 165 c.p. Il giudice penale, anche se quello civile non lo ha stabilito, non può disporre un nuovo termine per consentire al condannato di adempiere. Come previsto infatti dall’art 1183 c.c. se non è previsto un termine per l’adempimento il creditore può esigere immediatamente la prestazione.
Cass. penale sentenza n. 47649/2019