L’obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori può essere oggetto di intervento officioso solo a favore di questi ultimi e non quando si traduca (come nella specie) nella riduzione dell’importo previsto dal giudice di primo grado, all’esclusive fine – dichiaratamente perseguito dalla Corte di appello – di riequilibrare la situazione economica dei genitori, quale derivante dal provvedimento di assegnazione della casa assunto dal Tribunale e confermato dalla stessa Corte distrettuale
Corte di Cassazione – Sezione I – Sentenza 9 agosto 2019 n. 21216