La funzione riequilibratrice del reddito dell’ assegno divorzile, non ha come obiettivo quello di ripristinare il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, bensì quello di riconoscere il ruolo e il contributo “fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolareal riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia.”
Nel caso di specie l’ ex moglie si era volontariamente licenziata e non si occupava dei figli che vivevano col padre, nè era emerso un contributo particolare alla famiglia. Quindi, l’impossibilità, sempre se esistente, da parte della ex moglie, di procurarsi i mezzi economici necessari a provvedere alle sue necessità non è il risultato di un’incapacità lavorativa o di fattori esterni alla sua volontà, ma di una sua libera scelta di abbandonare il lavoro che le garantiva un reddito fisso; l’assegno viene revocato
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ord. n. 26594 del 18.10.2019