L’assenza di consenso rappresenta un esplicito requisito della fattispecie di violenza sessuale e dunque un errore sul dissenso deve ritenersi “inescusabile”. In particolare, per la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che un consenso non sia stato chiaramente manifestato dal partner. Poiché non vi sono indici chiari e univoci atti a dimostrare l’esistenza di un inequivoco consenso, il dissenso deve ritenersi sempre presunto.
Cass. penale sentenza n. 42118/2019