l criterio delle ragioni della decisione di cui all’art. 5 l.898/1970 trova spazio essenzialmente nelle ipotesi di divorzio non preceduto da separazione; nelle diverse ipotesi, normative previste dall’art. 3, comma 2, lett.b) (divorzio indiretto) il Giudice non deve tenere conto delle condotte tenute da uno dei coniugi successivamente all’insorgere dell’intollerabilità della convivenza e deve considerare quelle antecedenti ad essa, purché siano state alla base della pronunzia di addebito della separazione e ostino, in attualità, alla ricostituzione della comunione tra i coniugi ex art. 1 l. 898/1970.
Corte App. Napoli 10 gennaio 2019