Costituiscono “giustificati motivi” sopravvenuti ex art. 156, ult. comma, c.c. anche le disponibilità economiche, pur preesistenti al momento della separazione consensuale, non conoscibili con l’ordinaria diligenza dalla parte che chiede la modifica.
Nel caso di specie la moglie chiede la modifica delle condizioni di separazione a fronte del miglioramento della situazione reddituale del marito e prospettando altresì l’ingente importo delle spese sostenute per il mantenimento della casa familiare, oltre che per la scuola privata dei tre figli, in affido condiviso con prevalente collocazione presso la madre.
Nel corso del procedimento, viene disposta la CTU contabile e le indagini di Polizia tributaria, per determinare esattamente i redditi delle parti. Emergono così ingenti capitali rientrati in Italia a seguito voluntary disclosure alcuni anni dopo l’omologa della separazione. Il Giudice accoglie quindi il ricorso della madre collocataria disponendo un aumento dell’assegno mensile per la medesima e i figli, tenuto conto del significativo mutamento sopravvenuto del quadro reddituale dei coniugi.
Trib. Roma 16 marzo 2018