L’art. 2808 c.c. in combinato disposto con l’art, 2812 c.c., sancisce il principio, avente portata generale, secondo cui il creditore ipotecario resta insensibile agli atti successivamente compiuti e trascritti sul bene gravato da ipoteca, conservando il potere di espropriarlo.
Il carattere generale di tale principio ne impone l’applicazione anche con riferimento all’istituto del trust, il cui effetto segregativo non sembra poter operare nei confronti del creditore che abbia iscritto la propria garanzia in un momento antecedente alla costituzione del trust.
Trib. Parma 27 settembre 2019